Ordinanza — n. 45389/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO ALESSIO nato a CATANIA il 25/02/1998 VALENTI GIUSEPPE GAETANO nato a CATANIA il 19/03/1988 VALENTI FRANCESCO AGATINO nato a CATANIA il 03/02/1999 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati VALENTI Giuseppe Gaetano, VALENTI Francesco Agatino e RUSSO Alessio hanno proposto ricorsi, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetti per furto aggravato in concorso, ricettazione a altro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO ALESSIO nato a CATANIA il 25/02/1998 VALENTI GIUSEPPE GAETANO nato a CATANIA il 19/03/1988 VALENTI FRANCESCO AGATINO nato a CATANIA il 03/02/1999 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati VALENTI Giuseppe Gaetano, VALENTI Francesco Agatino e RUSSO Alessio hanno proposto ricorsi, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetti per furto aggravato in concorso, ricettazione a altro.
2. Tutti i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari Ciampi q)c-(2__QZ2 ci - E .::: •"ril TA I iN CANCCI