Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rogante Sergio ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pe a su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di elptéraptie, in relazione ai reati di furto con strappo e lesioni personali commessi in Porto San Giorgio il 23.02.2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando gli atti di indagine.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità sanzioni penali licenziamento per furto pignorabilità limitata frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGANTE SERGIO nato a PORTO SANT'ELPIDI011 17/01/1966 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di FERMO‹ierto avviso dt~i; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rogante Sergio ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pe a su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di elptéraptie, in relazione ai reati di furto con strappo e lesioni personali commessi in Porto San Giorgio il 23.02.2019.

2. Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all'ad. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e non consentite.

2. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, mentre le delibazioni positive devono essere sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, la motivazione circa il giudizio negativo sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi concreti in ordine alla possibile applicazione di cause di non punibilità (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Avari, Rv. 264595 e Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).

3. In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando gli atti di indagine.

4. Il motivo dedotto è comunque non consentito, infatti, con l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103., avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato, secondo il dettato di cui all'ad. art. 448 comma 2 bis c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'ad. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4.11.22021 Il Consigliere estensore