Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARES ANGELO nato a PISTOIA il 09/11/1990 FERRARI ROSSELLA nato a PISA il 19/06/1992 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Caldares Angelo e Ferrari Rossella avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art. 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARES ANGELO nato a PISTOIA il 09/11/1990 FERRARI ROSSELLA nato a PISA il 19/06/1992 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Caldares Angelo e Ferrari Rossella avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art. 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il motivi di ricorso denunciano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Le doglianze devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato che la sottrazione dall'autovettura della persona offesa, dopo lo sfondamento del vetro, di un giubbotto e di una borsa in pelle, contenente carte di credito, bancomat e altri oggetti personali, non può essere valutato come di lieve entità alla luce del danno sicuramente di rilievo in termini di costi e tempi per la riparazione e il ripristino.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.L1.2021 Il Consigli re estensore Il Presiden