Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARES ANGELO nato a PISTOIA il 09/11/1990 FERRARI ROSSELLA nato a PISA il 19/06/1992 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Caldares Angelo e Ferrari Rossella avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art. 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Parole chiave

Generato dall'IA
alleggerimento della pena forza di cosa giudicata diritto di ottenere una decisione ricorso di annullamento esame di cassazione età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARES ANGELO nato a PISTOIA il 09/11/1990 FERRARI ROSSELLA nato a PISA il 19/06/1992 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Caldares Angelo e Ferrari Rossella avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alli art. 624,625 n.2 cod.pen è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il motivi di ricorso denunciano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Le doglianze devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato che la sottrazione dall'autovettura della persona offesa, dopo lo sfondamento del vetro, di un giubbotto e di una borsa in pelle, contenente carte di credito, bancomat e altri oggetti personali, non può essere valutato come di lieve entità alla luce del danno sicuramente di rilievo in termini di costi e tempi per la riparazione e il ripristino.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.L1.2021 Il Consigli re estensore Il Presiden