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Ordinanza — n. 45384/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/12/1969 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Iossa Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di tentata truffa contraffazione di targa, patente di guida e sostituzione di persona, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi proposti sono manifestamente inammissibili in quanto non specificano ne documentando le ragioni di doglianza, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha dato ampia riposta ai motivi di appello con una motivazione congrua e coerente che non è censurabile in sede di legittimità. , Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento accertamento insufficiente dei fatti promozione dell'accusa penale facoltà di astenersi dal testimoniare perizia per accertamento dell'età inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
, Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/12/1969 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Iossa Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di tentata truffa contraffazione di targa, patente di guida e sostituzione di persona, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi proposti sono manifestamente inammissibili in quanto non specificano ne documentando le ragioni di doglianza, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha dato ampia riposta ai motivi di appello con una motivazione congrua e coerente che non è censurabile in sede di legittimità. , Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere tensore Il Presidente Donat la Ferranti Francesco Ma