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Sentenza — n. 45383/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45383/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45383/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di lUrsa) ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., commesso il 7.07.2012, pronunciata dal Tribunale di Lucca 1'11.01.2018. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in ordine ai seguenti profili: maturazione del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata; violazione di legge in relazione la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Fulceri deceduto unico teste che ha affermato di aver visto il ricorrente effettuare un abbruciamento all'interno dei campi dove erano accumulati residui vegetali e che l'imputato non ha mai avuto modo di esaminare direttamente in violazione dell'art. 6 CEDU. marcia.

Regesto Legislator

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art. 449 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 449 cod. pen., commesso il 7.07.2012, pronunciata dal Tribunale di Lucca 1'11.01.2018. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in ordine ai seguenti profili: maturazione del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata; violazione di legge in relazione la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Fulceri deceduto unico teste che ha affermato di aver visto il ricorrente effettuare un abbruciamento all'interno dei campi dove erano accumulati residui vegetali e che l'imputato non ha mai avuto modo di esaminare direttamente in violazione dell'art. 6 CEDU. marcia.

Parole chiave

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incendio colposo danni da incendio prove inconcludenti testimonianze contraddittorie falsa dichiarazione della parte carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 449 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di lUrsa) ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., commesso il 7.07.2012, pronunciata dal Tribunale di Lucca 1'11.01.2018.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIALI URBANO SILVANO nato a LIVORNO il 23/01/1954 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; FATTO E DIRITTO F. A-eitax..

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di lUrsa) ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., commesso il 7.07.2012, pronunciata dal Tribunale di Lucca 1'11.01.2018.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in ordine ai seguenti profili: maturazione del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata; violazione di legge in relazione la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Fulceri deceduto unico teste che ha affermato di aver visto il ricorrente effettuare un abbruciamento all'interno dei campi dove erano accumulati residui vegetali e che l'imputato non ha mai avuto modo di esaminare direttamente in violazione dell'art. 6 CEDU. marcia.

3. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari sette anni e mezzo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez.

Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Con ;bere estensore Il Pre dente DonalJ4 Ferranti Francesc4 Nria Ciampi DEPOSI