Italian Supreme Court dismisses appeal on traffic offense sentencing as grounds are inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Axel Lafore' against the second-instance conviction for traffic offenses inadmissible. The appellant argued against the specific sentencing treatment, but the court ruled that such complaints do not constitute valid grounds for review in a jurisdictional proceeding. Consequently, the lower court's decision upholding the conviction and the order to pay procedural costs were maintained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on substantive legal errors; complaints regarding the severity of the penalty or the specific application of sentencing guidelines are inadmissible as they fall outside the scope of jurisdictional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE' AXEL nato a CIRIE' il 11/04/1997 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato LAFORÈ Axel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Ivrea di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, c. 15 e 17 codice strada, con la recidiva nel biennio.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mar