Ordinanza — n. 45378/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI CRISTIAN nato a CATANIA il 22/07/1993 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Bonaccorsi Cristian avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di evasione è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI CRISTIAN nato a CATANIA il 22/07/1993 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Bonaccorsi Cristian avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di evasione è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Si deducono censure generiche, puntualmente disattese dalla Corte di merito della sentenza impugnata, e che quindi si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 alla luce del materiale probatorio in atti il rigetto dei motivi di gravame evidenziando la piena prova della responsabilità penale dell'imputato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alle modalità dei fatti e alla spregiudicatezza della condotta.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il .11.2021 Il Consigli e estensore Il Pre id nte Dona ranti Francesco Mri.tiampi DEPOSITATA