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Ordinanza — n. 45376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI DAVIDE nato a CINQUEFRONDI il 22/12/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Calì Davide avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato commesso in Livorno il 15.02.2014 è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo proposto lamenta genericamente la mancata applicazione dell'art. 131 bis peraltro mai dedotta dinanzi al Giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo proposto lamenta genericamente la mancata applicazione dell'art. 131 bis peraltro mai dedotta dinanzi al Giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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responsabilità penale calcolo del danno responsabilità penale dei minori scemata imputabilità responsabilità disciplinare risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI DAVIDE nato a CINQUEFRONDI il 22/12/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Calì Davide avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato commesso in Livorno il 15.02.2014 è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo proposto lamenta genericamente la mancata applicazione dell'art. 131 bis peraltro mai dedotta dinanzi al Giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11..2021 Il Con liere estensore Il Pre?id11e Dona la Ferranti Francesco Ciampi O 3; TA