Ordinanza — n. 45375/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI ALEANDRO nato a PRATO il 06/09/1982 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Bettini Aleandro avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deducono censure che attengono alla dosimetria della pena in particolare alla ritenuta recidiva. La doglianza è state puntualmente disattesa dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, in cui ha evidenziato i plurimi precedenti penali specifici in relazione ai quali il tatto delittuoso per cui si procede rappresenta l'elemento sintomatico del persistere dell'attività delittuosa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINI ALEANDRO nato a PRATO il 06/09/1982 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Bettini Aleandro avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Si deducono censure che attengono alla dosimetria della pena in particolare alla ritenuta recidiva. La doglianza è state puntualmente disattesa dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, in cui ha evidenziato i plurimi precedenti penali specifici in relazione ai quali il tatto delittuoso per cui si procede rappresenta l'elemento sintomatico del persistere dell'attività delittuosa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigl re estensore Il Presidente Do