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Ordinanza — n. 45374/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGELLI JONATA nato a PRATO il 20/03/1981 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; RITENUTO IN FATI-0 E 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Prato del 5.12.2016 nei confronti di Puggelli Jonata in relazione al reato di cui gli artt.624,625 n.4 cod.pen. commesso il 25.07.2015 in Prato 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della fede nunziale indossata dalla salma di Magelli Severina mentre il corpo era esposto presso le Cappelle funebri approfittando della distrazione dei parenti, mentre il complice Fecondo fungeva da palo 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la imputata deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: commesso il 25.07.2015 in Prato 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della fede nunziale indossata dalla salma di Magelli Severina mentre il corpo era esposto presso le Cappelle funebri approfittando della distrazione dei parenti, mentre il complice Fecondo fungeva da palo 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la imputata deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente procedimento penale pendente gravi addebiti penali atti impugnabili cooperazione giudiziaria in materia penale azione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGELLI JONATA nato a PRATO il 20/03/1981 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Prato del 5.12.2016 nei confronti di Puggelli Jonata in relazione al reato di cui gli artt.624,625 n.4 cod.pen. commesso il 25.07.2015 in Prato 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della fede nunziale indossata dalla salma di Magelli Severina mentre il corpo era esposto presso le Cappelle funebri approfittando della distrazione dei parenti, mentre il complice Fecondo fungeva da palo 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la imputata deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

Infatti in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"( S ez. 4 - , n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277952 — 01) 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle. Così deciso il 4 .11.2021 Il Con igliere estensore Il Presidente Dona Ila Ferranti Francesco M ri Ciampi - OS1TATA IN CANCELLERIA