Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported, upholding conviction for aggravated attempted theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Cona Carmelo inadmissible, ruling it manifestly unfounded and generic. The appellant challenged the lower court's application of the aggravated theft provision and the non-punishment clause, but the appellate court had already addressed these points with specific factual findings. The Supreme Court rejected these arguments as lacking the required critical argumentation and affirmed the conviction while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 625 n. 2 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal must be specific and argumentative; generic complaints or those failing to address the court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONA CARMELO nato a LICATA il 22/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Cona Carmelo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).
Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato che sulla base della contestata fattispecie di furto pluriaggravato, qualificazione peraltro non contestata nei motivi di appello, non è applicabile l' istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen . Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Do tell Ferranti Francesco Maifia QImpi W.2.PO SITATA