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Ordinanza — n. 45372/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45372/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45372/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MAURO nato a BIELLA il 08/05/1988 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino in riforma della sentenza del Tribunale di dichiarava non doversi procedere nei confronti di Barbetta Emanuele in ordine al reato ( artt.624,625 n.4 cod.pen commesso il 1.09.2012), perchè estinto per intervenuta prescrizione; confermava la condanna alla pena di giustizia nei confronti di Barbetta Mauro stante la contestata in recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della borsa, degli oggetti della patente di guida e del cellulare, sottraendoli dalla borsa di Belloni Matteo mentre il complice Emanuele lo distraeva. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, li imputate deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. e la dosimetria della pena 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della borsa, degli oggetti della patente di guida e del cellulare, sottraendoli dalla borsa di Belloni Matteo mentre il complice Emanuele lo distraeva. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, li imputate deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. e la dosimetria della pena 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

Parole chiave

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furto di lieve entità truffa aggravata rapina saccheggio tentato furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MAURO nato a BIELLA il 08/05/1988 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino in riforma della sentenza del Tribunale di dichiarava non doversi procedere nei confronti di Barbetta Emanuele in ordine al reato ( artt.624,625 n.4 cod.pen commesso il 1.09.2012), perchè estinto per intervenuta prescrizione; confermava la condanna alla pena di giustizia nei confronti di Barbetta Mauro stante la contestata in recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 1.1. La imputazione riguardava l'essersi impossessato al fine trarne profitto, della borsa, degli oggetti della patente di guida e del cellulare, sottraendoli dalla borsa di Belloni Matteo mentre il complice Emanuele lo distraeva. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, li imputate deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen. e la dosimetria della pena 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato.

La Corte ha adeguatamente motivato che nel caso di specie l'imputato e il complice non ha approfittato di uno stato di disattenzione ma ha provocato, attraverso una manovra artificiosa di accerchiamento amichevole, la capacità di attenzione e di vigilanza della persona offesa e del compagno, per facilitare l'accesso alla borsetta, rimasta incustodita vicino ad un tavolino del locale in cui si trovava la persona offesa, fol 2 e 3. (Sez. 4 -, n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277952 - 01) D'altro canto va ribadito che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle. Così deciso il 4 .11.2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Donatella ranti Francesco ria Ciampi DEPOSITAT IN