Ordinanza — n. 45369/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANU MADALIN nato il 20/03/1998 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di MODENAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato JIANU Madalin ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale al predetto è stata applicato su richiesta - in continuazione con altra pena relativa a diversi fatti - un aumento di pena per due reati di furto aggravato, uno in forma consumata, l'altro in forma tentata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (vizio della motivazione in relazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANU MADALIN nato il 20/03/1998 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di MODENAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato JIANU Madalin ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale al predetto è stata applicato su richiesta - in continuazione con altra pena relativa a diversi fatti - un aumento di pena per due reati di furto aggravato, uno in forma consumata, l'altro in forma tentata.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (vizio della motivazione in relazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden Gabriella Cappello Francesco ria Ciampi r1( • .::POSITATA C A:f9.'7ELLFRIA C