Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45368/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45368/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45368/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUERIN GIULIA nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/08/1992 COSOLO FABIO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati QUERIN Giulia e COSOLO Fabio hanno proposto ricorsi, con unico atto e medesimo difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per tentativo di furto aggravato in concorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, oltre che non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (a conferma cfr., su aggravante della pubblica fede, Sez. un., n. 52117 del 17/7/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186; sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja Anna,Rv. 280157; sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini Silvano, Rv. 280913; su aggravante del mezzo fraudolento, sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione perseguimento penale per truffa licenziamento per furto indagine su reati finanziari riscossione di pene pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUERIN GIULIA nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/08/1992 COSOLO FABIO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati QUERIN Giulia e COSOLO Fabio hanno proposto ricorsi, con unico atto e medesimo difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per tentativo di furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, oltre che non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (a conferma cfr., su aggravante della pubblica fede, Sez. un., n. 52117 del 17/7/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186; sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja Anna,Rv. 280157; sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini Silvano, Rv. 280913; su aggravante del mezzo fraudolento, sez.

S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018,Rv. 271757; sez. 5, n. 2296 del 19/11/2017, dep. 2018, Clun, Rv. 272001; quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, poi, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, .Rv. 247959; infine, sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sez. 3 n. 44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613; n. 18386 del 19/3/2021, Rv. 281296).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello FrancescòMri