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Ordinanza — n. 45364/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45364/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Pullano inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The Court found the grievances raised by the appellant were merely repetitions of facts already examined and dismissed by the lower courts without critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only factual complaints that have already been adequately examined and dismissed by the courts of first instance, lacking the necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints repetition of grievances aggravated theft procedural costs sanzioni penali furto aggravato pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014
(cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Rv.
sez.- 3, n. 27987 del 24/3/2021
sez. unite, ordinanza n. 5466 del 28/3/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLANO ANTONIO nato a MESSINA il 11/08/1988 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PULLANO Antonio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto aggravato.

2. La parte civile, con proprio difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o comunque il suo integrale rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000), senza farsi luogo a liquidazione in favore della parte civile, non avendo questa offerto alcun contributo al processo, essendosi limitata a chiedere la declaratorta di inammissibilità o il rigetto del ricorso (cfr., sul punto specifico, ex multis, sez.- 3, n. 27987 del 24/372021, Rv. 281713; sez. unite, ordinanza n. 5466 del 28/172004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi