Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing reduction for aggravated theft as grounds are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Orazio Ciccia inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence reduction for aggravated theft, arguing it constituted a valid ground for review. The court rejected this, ruling that complaints regarding the severity of the penalty are not permissible grounds for appeal in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on dissatisfaction with the severity of the penalty are inadmissible as they do not constitute grounds for review in the jurisdiction of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIA ROBERTO ORAZIO nato a CASTEL DI IUDICA il 23/07/1977 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CICCIA Roberto Orazio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto aggravato in concorso, rideterminando favorevolmente la pena.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Gabriella Cappello Francescq Ma 'a Ciampi DFPOSI1.-_TA IN CANCE -g DI