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Ordinanza — n. 45359/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for attempted theft as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against their conviction for attempted theft inadmissible. The appellants argued against the sentencing and the conviction, but the Court found their submissions lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they do not contain a critical analysis of the lower court's arguments and instead raise generic complaints about the sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeals critical analysis requirement attempted theft conviction procedural costs Cassation jurisdiction sanzioni penali confisca dei proventi di reato attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per .motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposti per .motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARTALOV KIRIL nato il 13/11/1989 SREDKOV ATANAS nato il 19/02/1965 SREDKOV IVAN nato il 17/01/1967 TUDZHAROVA NEDYALKA DIMITROVA nato il 24/01/1965 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 3.e OSSERVA 1. Gli imputati KARTALOV Kiril, SREDKOV Atanas, SREDKOV Ivan e TUDZAROVA Nedyalka Dimitrova hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale i predetti erano stati condannati per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per .motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidetnte Gabriella Cappello Francesco ari Ciampi 9301, OC.POSi