Ordinanza — n. 45358/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCUDERI ORAZIO nato a CATANIA il 08/01/1976 CALISE ANTONIO nato a CATANIA il 15/06/1963 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati SCUDERI Orazio e CAUSE Antony hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per un tentativo di furto aggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi con i quali la difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla decisione (per SCUDERI) e la erronea qualificazione del fatto, in relazione alla sussistenza delle aggravanti (per CAUSI), motivi tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCUDERI ORAZIO nato a CATANIA il 08/01/1976 CALISE ANTONIO nato a CATANIA il 15/06/1963 avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati SCUDERI Orazio e CAUSE Antony hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per un tentativo di furto aggravato in concorso.
2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi con i quali la difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla decisione (per SCUDERI) e la erronea qualificazione del fatto, in relazione alla sussistenza delle aggravanti (per CAUSI), motivi tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriel