Ordinanza — n. 45356/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPINO NICOLA nato a TARANTO il 18/07/1972 t3L. r-_Cc4- avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ZAPPINO Nicola ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto di energia elettrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze del tutto generiche che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPINO NICOLA nato a TARANTO il 18/07/1972 t3L. r-_Cc4- avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ZAPPINO Nicola ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto di energia elettrica.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze del tutto generiche che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M ri Ciampi rjri-) O S 1--A T-A I 3,1 CA, 7 •• 1A — 9 D 2021 CA NCEL