Ordinanza — n. 45355/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNINGUE DIADIE nato il 02/02/1962 61,Lf_ce('- avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO g"EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato GNINGUE Diadie ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. 115/2002, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato GNINGUE Diadie ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNINGUE DIADIE nato il 02/02/1962 61,Lf_ce('- avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO g"EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato GNINGUE Diadie ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze del tutto generiche che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dee ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 lascufin in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile PPricorsi> e condanna i"ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila iciascunq in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco ari Ciampi Alg~te-Crybe-22:) DEPOS!TATA IN CANCFU.F.RIA C 202.1