Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual analysis in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sireno Andrea Roberto inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft but failed to articulate specific legal grounds or factual data supporting his grievances. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grievances that do not include specific legal grounds and factual data supporting them, nor a critical analysis of the arguments underlying the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRENO ANDREA ROBERTO nato a FOGGIA il 21/11/1955 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato SIRENO Andrea Roberto ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna del predetto per furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze che non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono neppure scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrentfal pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile iericorsh e condanna i.fricorrentieal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e Gabriella Cappello Francesc ria Ciampi DEPOSITATA IN CANCED A - 9 D 02