Ordinanza — n. 45353/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO ANTONIO nato a GELA il 18/02/1956 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;OSSERVA 1. L'imputato FUSCO Antonio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato quella del GUP del Tribunale di Gela di condanna del predetto per furto aggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO ANTONIO nato a GELA il 18/02/1956 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;OSSERVA 1. L'imputato FUSCO Antonio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato quella del GUP del Tribunale di Gela di condanna del predetto per furto aggravato in concorso.
2. Con memoria successivamente depositata, la difesa ha ribadito che il giudice si sarebbe mosso da una pena base calcolata su minimo edittale illegale (tre anni, invece del minimo di un anno, vigente all'epoca del commesso reato).
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., quanto al giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627), rilevandosi l'erroneità dell'assunto ribadito anche nella successiva memoria, avendo il giudice precisato che la dosimetria della pena era stata individuata facendo riferimento alla cornice normativa ante riforma, essendo stato espressamente motivato il "significativo" discostamento dal minimo edittale (cfr. pag. 12 sentenza appellata).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente /I Gabriella Cappello Francesco Ma la Ci DE.POSI TATA IN CANC713._.EP!A