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Ordinanza — n. 45352/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45352/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ROTILA Rares Nicolae ricorre avverso la sentenza in oggetto che aveva con- fermato la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva condannato per ipotesi di furto tentato presso esercizio commerciale Coop di generi alimentari alla pena di mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 100 di multa previo riconoscimento della circostanza attenuanti di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con giudizio di equiva- lenza sulla contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: con giudizio di equiva- lenza sulla contestata recidiva.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato furto di lieve entità licenziamento per furto furto per mestiere commisurazione della pena per rapina reati economici

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTILA RARES NICOLAE nato il 14/03/1980 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ROTILA Rares Nicolae ricorre avverso la sentenza in oggetto che aveva con- fermato la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva condannato per ipotesi di furto tentato presso esercizio commerciale Coop di generi alimentari alla pena di mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 100 di multa previo riconoscimento della circostanza attenuanti di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con giudizio di equiva- lenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorrente si duole di vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzio- natorio.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che la pena base, confermata dal giudice di ap- pello, sebbene non improntata al minimo edittale, risulta ampiamente giustificata sia in relazione alla offensività della condotta ascritta, sia in ragione della perso- nalità criminale del prevenuto e comunque modulata in termini ancorati ai minimi editali. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del tratta- mento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensor