Ordinanza — n. 45347/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERI CARLO nato a ROMA il 24/02/1952 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ZERI Carlo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato al predetto, su concorde richiesta delle parti, una pena per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della partente di guida per anni due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589-bis cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45347/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ZERI Carlo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato al predetto, su concorde richiesta delle parti, una pena per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della partente di guida per anni due.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERI CARLO nato a ROMA il 24/02/1952 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato ZERI Carlo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Viterbo ha applicato al predetto, su concorde richiesta delle parti, una pena per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della partente di guida per anni due.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Nella specie, il giudice ha ampiamente dato conto della individuata durata della sanzione accessoria e la difesa si è limitata ad allegare una insussistente genericità del percorso argomentativo, invero contraddetta dalle considerazioni svolte in sentenza, con le quali sono state valorizzate le condizioni della strada (buone condizioni, visibilità, andamento rettilineo) per escludere un grado lieve di colpa, provvedendo peraltro a operare anche la riduzione prevista per il rito.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente