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Ordinanza — n. 45346/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCOMI DANILO nato a CATANZARO il 18/01/1983 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato VISCOMI Danilo ha proposto ricorsó con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto pluriaggravato, escludendo la recidiva e rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016,' Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per atto illecito azione civile scemata imputabilità allegazioni di persecuzione contraddittorie divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCOMI DANILO nato a CATANZARO il 18/01/1983 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato VISCOMI Danilo ha proposto ricorsó con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per furto pluriaggravato, escludendo la recidiva e rideterminando la pena.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016,' Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma. di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden e Gabriella Cappello Francesc Ma D'ampi 9 eAc2-grreS - - P O S i TATA IN er CELLERIA ▪ 9 2021