Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating grounds already rejected by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cannavale Pasquale inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defense attempted to re-litigate grievances previously examined and dismissed by the Court of Appeal of Naples without addressing the specific reasoning used to reject those arguments. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already decided by the appellate court without presenting new arguments or evidence, thereby failing to meet the requirements for admissibility in the stage of legal supervision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVALE PASQUALE nato a NAPOLI il 20/02/1977 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CANNAVALE Pasquale ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato di un'arma in abitazione.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Ma la m i DEPO li TATA tf