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Ordinanza — n. 45342/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45342/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45342/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO PASQUALE nato a BARLETTA il 01/11/196.1 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Gargano Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. comma 2 115/2002,. è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 95 D.P.R. comma 2 115/2002,. è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Parole chiave

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momento del reato allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali testimonianza della vittima responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del% ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO PASQUALE nato a BARLETTA il 01/11/196.1 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Gargano Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. comma 2 115/2002,. è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi proposti sono manifestamente inammissibili in quanto reiterano le doglianze già proposte in appello non specificando ne documentando le ragioni di doglianza che tendono ad affermare la buona fede dell'imputato e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della, sentenza impugnata che ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha dato ampia riposta ai motivi di appello con una motivazioné congrua e coerente che non è censurabile in sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del% ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannad ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigli 'e estensore Il Presidente Dorfatel Ferranti Francesco ia Ciampi ne-p pT N C ' EC