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Ordinanza — n. 45339/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45339/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45339/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GABRIELLI Jessica e GABRIELLI Denis ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova che li aveva ricono- sciuti colpevoli del reato di concorso in furto all'interno di privata dimora e, ritenuta la recidiva, li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 750 di multa ciascuno.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena furto aggravato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI JESSICA nato a PRATO il 30/11/1983 GABRIELLI DENIS nato a ALBENGA il 12/07/1987 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GABRIELLI Jessica e GABRIELLI Denis ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova che li aveva ricono- sciuti colpevoli del reato di concorso in furto all'interno di privata dimora e, ritenuta la recidiva, li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 750 di multa ciascuno.

2. I ricorrenti deducono carenza motivazionale in relazione al trattamento san- zionatorio evidenziandola mancanza di argomentazioni delle ragioni che avevano giustificato la pena come indicata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione laddove il giudice di appello ha chiaramente evidenziato la gravità della con- dotta furtiva realizzata ai danni di persona anziana, con una ripartizione di ruoli e da soggetti gravati da precedenti specifici. Il trattamento sanzionatorio poi è stato contenuto in termini di poco superiori al minimo edittale e pertanto la decisione non richiedeva una specifica motivazione sul punto.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determi- nazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discre- zionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giu- dicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Belli i Francesco Mara Ci