Ordinanza — n. 45338/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA DOMENICO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 17/03/1987 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; • OSSERVA 1. L'imputato CIPOLLA Domenico ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo di condanna del predetto per il furto di una bicicletta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA DOMENICO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 17/03/1987 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; • OSSERVA 1. L'imputato CIPOLLA Domenico ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo di condanna del predetto per il furto di una bicicletta.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gab