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Ordinanza — n. 45335/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45335/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45335/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBORISHVILI GURAMI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAalleo udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.ALBORtHVILI Gurami ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, era stata ride- terminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in anni tre mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a furto in concorso in appartamento. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 45335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art.610 coiDis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa furto di lieve entità altri reati sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc.pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBORISHVILI GURAMI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAalleo udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ALBORtHVILI Gurami ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, era stata ride- terminata la pena, a seguito di concordato in appello sui motivi di impugnazione, in anni tre mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a furto in concorso in appartamento. 2.11 ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione in appello di eventuali ipotesi di proscioglimento.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha de- terminato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861).

4. Ai sensi dell'art.610 coiDis cod.proc.pen. in vigore dal 3 Agosto 2017 la pronuncia di inammissibilità del ricorso può inoltre intervenire senza formalità e pertanto senza neppure costituire un contraddittorio di natura cartolare tra le parti processuali.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma i