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Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DIEGO nato a CREMONA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.HALILOVIC Diego ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che lo aveva ritenuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato all'interno di super- mercato e ritenuta la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod.pen. lo aveva con- dannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45332/2021 — snpen · Corte di Cassazione: lo aveva con- dannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Parole chiave

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prova informatica prova del DNA indizio esame grafologico imputazione di furto prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DIEGO nato a CREMONA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.HALILOVIC Diego ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che lo aveva ritenuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato all'interno di super- mercato e ritenuta la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod.pen. lo aveva con- dannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale in punto di responsabilità penale in ragione della errata valutazione della prova dattiloscopica.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impu- gnata e del tutto privo di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che argomentava logicamente sulle ragioni della riconducibilità al ricor- rente delle impronte digitali rinvenuto sul luogo del delitto e la loro riconducibilità, per collocazione e caratteristiche, all'azione furtiva, escludendo in maniera moti- vata alternative ricostruzioni dedotte dalla difesa. La motivazione è logica e priva di contraddizioni sul punto e si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidrnte Ugo Bellini Francesco Ma