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Ordinanza — n. 45331/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45331/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45331/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERO FRANCESCO nato a BITONTO il 15/04/1969 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.LOVERO Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione violazione semplice della LCStr risarcimento dei danni da incidente stradale controllo della commisurazione della pena altri reati abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERO FRANCESCO nato a BITONTO il 15/04/1969 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.LOVERO Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale nell'affermazione di re- sponsabilità del prevenuto.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomenta- zioni addotte dalla sentenza impugnata nonché improponibile dinanzi al giudice di legittimità laddove nel precedente grado di giudizio era stato contestato solo il profilo sanzionatorio. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli ele- menti difensivi introdotti nei motivi di appello.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Ugo Bellini Francesco Ilikia Ciam