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Ordinanza — n. 45329/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45329/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Diallo Abdul inadmissible for failing to meet procedural requirements. Diallo argued that the appellate court erred by not recognizing the preponderance of general mitigating circumstances over aggravating ones regarding theft. The court rejected this claim because the appeal was generic, lacked a specific comparison with the lower court's arguments, and offered no critical analysis of the judge's balancing exercise.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested judgment's reasoning, and fail to provide a critical analysis of the lower court's balancing of circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of criticism balancing of circumstances procedural defect concorso materiale di reati altri reati contravvenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360 n. 3 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ABDUL nato il 09/01/1985 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DIALLO Abdul ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epi- grafe che confermava la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile di concorso in furto di materiale sottratto presso deposito delle Fer- rovie Italiane in Napoli e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. e alla recidiva lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale nel mancato riconosci- mento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza impu- gnata e del tutto privo di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che argomentava logicamente sulle ragioni del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid t Ugo Bellini i . Francesco Ma a Sampi DEPOSITATA N CANCELLE