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Ordinanza — n. 45327/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by defendant, resulting in immediate res judicata of lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a valid withdrawal signed by the defendant on September 8, 2021. The defendant, convicted of attempted aggravated theft, exercised their discretionary right to abandon the cassation request, which legally extinguished the procedural relationship. Consequently, the lower court's conviction became immediately final and binding without further review.

Regesto Legislator

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Art. 589 c. 3 cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.: A valid withdrawal by the party constitutes an exercise of a discretionary right that immediately terminates the procedural relationship, rendering the contested judgment final and binding at the moment of the withdrawal declaration.

Parole chiave

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withdrawal of appeal res judicata effect cassation inadmissibility discretionary right procedural extinction rinuncia al diritto rinuncia alla sostanza procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c. 3 cod. proc. pen.
pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.
Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena
sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv.
sez. 6 n. 26255 del 17/6/2015, P.M. in proc. Degennaro
267373; sez. 6 n. 26255 del 17/6/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC RASEMMA nata a GENOVA il 25/06/1987 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. L'imputata HRUSTIC Rasemnna ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna della stessa per tentato furto pluriaggravato.

2. In data 8 settembre 2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputata con firma autenticata dal difensore.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c. 3 stesso codice. La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina peraltro l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

4. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione dì detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373; sez. 6 n. 26255 del 17/6/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 novembre 2021. Il Consigliere est. Il Presid Gabriella Cappello Francesc Ciampi '1217/jPjeC2 DEPOSITATA IN C,,,,,Net.71 ',.7:3.