Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by defendant, resulting in immediate res judicata of lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a valid withdrawal signed by the defendant on September 8, 2021. The defendant, convicted of attempted aggravated theft, exercised their discretionary right to abandon the cassation request, which legally extinguished the procedural relationship. Consequently, the lower court's conviction became immediately final and binding without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 c. 3 cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.: A valid withdrawal by the party constitutes an exercise of a discretionary right that immediately terminates the procedural relationship, rendering the contested judgment final and binding at the moment of the withdrawal declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC RASEMMA nata a GENOVA il 25/06/1987 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva 1. L'imputata HRUSTIC Rasemnna ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna della stessa per tentato furto pluriaggravato.
2. In data 8 settembre 2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputata con firma autenticata dal difensore.
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c. 3 stesso codice. La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina peraltro l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
4. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione dì detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373; sez. 6 n. 26255 del 17/6/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 novembre 2021. Il Consigliere est. Il Presid Gabriella Cappello Francesc Ciampi '1217/jPjeC2 DEPOSITATA IN C,,,,,Net.71 ',.7:3.