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Ordinanza — n. 45325/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for attempted aggravated theft as inadmissible due to factual complaints lacking critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45325/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Fiore and Proietto Batturi inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged their conviction for attempted aggravated theft in conspiracy, but the court found their grievances were based on factual disputes rather than a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints without a critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual complaints critical analysis attempted aggravated theft conspiracy liability procedural costs Cassation jurisdiction tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORE MASSIMILIANO nato a CATANIA il 31/10/1979 PROIETTO BATTURI VINCENZO nato a CATANIA il 29/07/1979 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati FIORE Massimiliano e PROIETTO BATTURI Vincenzo hanno proposto ricorsi, con unico atto e difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per tentato furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Gab