Cassation court dismisses appeals for attempted aggravated theft as inadmissible due to factual complaints lacking critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Fiore and Proietto Batturi inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged their conviction for attempted aggravated theft in conspiracy, but the court found their grievances were based on factual disputes rather than a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints without a critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORE MASSIMILIANO nato a CATANIA il 31/10/1979 PROIETTO BATTURI VINCENZO nato a CATANIA il 29/07/1979 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati FIORE Massimiliano e PROIETTO BATTURI Vincenzo hanno proposto ricorsi, con unico atto e difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per tentato furto aggravato in concorso.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Gab