Ordinanza — n. 45323/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIANESI ANTONINO nato a CATANIA il 26/10/1971 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Viglianesi Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.7 cod. pen , è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la l'aggravante di cui al comma 1 n.7 dell'art. 625 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624,625 n.7 cod. pen , è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la l'aggravante di cui al comma 1 n.7 dell'art. 625 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIANESI ANTONINO nato a CATANIA il 26/10/1971 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Viglianesi Antonino avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.7 cod. pen , è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la l'aggravante di cui al comma 1 n.7 dell'art. 625 cod.pen.
La Corte territoriale infatti coerentemente con i principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici.
Sez. 5 - , n. 4746 del 19/12/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278154 - Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso •l 4.11.2021 Il Conigliere estensore Il Pre idente D41at ,lla Ferranti Francesco M ria Ciampi CA Cri