Italian court dismisses appeal for lack of critical analysis and procedural defects under Article 606 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Laura Di Fatta Salvatrice's appeal against the second-instance conviction for attempted theft inadmissible. The appellant argued for the restoration of her suspended sentence, but the court found the grounds lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as procedurally flawed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the arguments supporting the decision or if the grievances were not properly raised in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA SALVATRICE LAURA nato a PALERMO il 20/07/1993 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata DI FATTA Salvatrice Laura ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Cortè d'appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale - cittadino, con la quale la predetta era stata condannata per il reato di tentato furto, revocando d'ufficio la concessa sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che non sono state neppure veicolate con i motivi d'appello.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco v1ar4a Ciampi 9 ,000",011. ,0tyvP_A 4/01" FDEPOSITATA us,; NV-!A IL C