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Sentenza — n. 45319/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e ibis, cod. strada (commesso in data 8.05.2016) pronunciata dal Tribunale di Genova il 4.10.2018. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine ai seguenti profili: l'omessa indicazione nel capo di accusa delle sostanze che avrebbero causato l'alterazione psicofisica, il quantitativo che si ritine assunto e il collegamento eziologico con il comportamento trasgressivo posto in essere quanto alla guida del ciclomotore ha causato un incidente dopo aver impegnato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per la sua direzione di marcia.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'esame dei motivi con particolare riferimento al primo, consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 - , n. 15078 del 17/01/2020 Ud. (dep. 14/05/2020) Rv. 279140 - 01 Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali luogo del reato partecipazione al reato corresponsabilità della vittima permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
279140 - 01 Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUSCO LAURA nato a GENOVA il 21/10/1972 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e ibis, cod. strada (commesso in data 8.05.2016) pronunciata dal Tribunale di Genova il 4.10.2018.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine ai seguenti profili: l'omessa indicazione nel capo di accusa delle sostanze che avrebbero causato l'alterazione psicofisica, il quantitativo che si ritine assunto e il collegamento eziologico con il comportamento trasgressivo posto in essere quanto alla guida del ciclomotore ha causato un incidente dopo aver impegnato un incrocio nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per la sua direzione di marcia.

3. L'esame dei motivi con particolare riferimento al primo, consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 - , n. 15078 del 17/01/2020 Ud. (dep. 14/05/2020) Rv. 279140 - 01 Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez.

Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511.Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigl ere esten