Ordinanza — n. 45317/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI CINZIA nato a TORINO il 14/01/1977 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; In OSSERVA 1. L'imputata VAILATTI Cinzia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino con la quale la predetta era stata condannata per truffa aggravata, ha riqualificato il fatto quale violazione degli artt. 624-bis, 625 nn. 2, 5, 61, n. 5 cod. pen. confermando la condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45317/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI CINZIA nato a TORINO il 14/01/1977 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; In OSSERVA 1. L'imputata VAILATTI Cinzia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino con la quale la predetta era stata condannata per truffa aggravata, ha riqualificato il fatto quale violazione degli artt. 624-bis, 625 nn. 2, 5, 61, n. 5 cod. pen. confermando la condanna.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabrie