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Ordinanza — n. 45316/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding theft victim standing when shop assistant lacks property rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45316/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a theft conviction. The appellant argued that the shop assistant, Alina Piazza, lacked standing to file a complaint as she possessed no independent power to manage or alienate the jewelry store's assets. The court rejected this, applying the established principle that the legal interest protected by theft includes possession, which can exist without direct physical control or formal legal title. Consequently, the assistant's factual possession was sufficient to qualify her as the offended party and grant her standing to initiate criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 623 c.p.; The legal interest protected by the crime of theft encompasses possession, defined as a factual relationship not requiring direct physical availability, which constitutes even without legal title or when established clandestinely; therefore, the holder of such factual position qualifies as the offended party and possesses standing to file a complaint.

Parole chiave

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theft crime possession interest standing to complain shop assistant criminal procedure risarcimento per atto illecito delitto contro l'ambiente nesso di causalità accertato

Disposizioni normative citate

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Art. 623 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud.
01 Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014
255975 - 01 Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO DOMENICO nato a POLICORO il 07/11/1987 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Manzo Domenico ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Torino in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di vercelli del 21.06.2016 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in per furto aggravato per essersi impossessato, riponendolo nella tasca del proprio giubotto, al fine di trarne profitto, di un anello di oro giallo che sottraeva alla gioielleria Virgilio Piazza di Vercelli approfittando della distrazione della commessa Piazza Alina che stava pesando un altro articolo che lui stesso aveva indicato.

2. Il difensore di fiducia deduce i seguenti motivi: I) violazione di legge per aver ritenuto valida la condizione di procedibilità in relazione alla querela presentata da Piazza Alina che non può essere qualificata come persona offesa non avendo un potere autonomo di gestione e di alienazione degli oggetti della gioielleria. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte di cassazione a Sezioni unite secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).

Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255975 - 01 Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259289 - 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4-11-2021 Il nsig I iere estensore Il Presid nte DonatVa Ferranti Franc