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Ordinanza — n. 45315/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as inadmissible for contesting sentencing conditions without prior procedural objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45315/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Maxim Martiniuc and Vasilii Bulgaru inadmissible. The defendants challenged the application of a combined penalty for theft, arguing the court failed to evaluate conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled these arguments were non-derivable because they were raised for the first time after the penalty was imposed, violating strict procedural timelines. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 c. 5-bis c.p.p.; Art. 448 c. 2-bis c.p.p.: Appeals challenging the applicability of sentencing conditions are inadmissible if not raised before the penalty is imposed, as such objections are non-derivable under procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing conditions non-derivable arguments procedural timeline combined penalty Cassation procedure costs of proceedings abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c. 5-bis c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c.
Art. 444 c.p.p.
Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen.), per un motivo con il quale la difesa ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod.
Art. 448 c. 2-bis c.p.p.
pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 c.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la difesa ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), per un motivo con il quale la difesa ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTINIUC MAXIM nato il 20/09/1980 BULGARU VASILII nato il 29/04/1983 avverso la sentenza del 03/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Gli imputati MARTINIUC Maxim e BULGARU Vasilii hanno proposto ricorsi con unico atto difensore avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale ai predetti è stata applicata una pena su richiesta per più reati in continuazione di furto, consumato e tentato, in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. peni, aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Essi sono stati proposti, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la difesa ha contestato la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., non deducibilie ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M it4FPAA 2021