Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court sentence adjusting penalty based on plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant waived all issues regarding the plea agreement. The appellant argued that lower courts failed to verify conditions for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new procedural law grants preclusive effects to the parties' agreement, preventing any further judicial review of the penalty adjustment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. c. 5 bis: The power of disposition granted to parties regarding the penalty in a plea agreement has preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal, rendering any subsequent challenge to the sentence inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTO FERDINANDO nato a GRUGLIASCO il 27/02/1959 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; J OSSERVA 1. L'imputato FINOTTO Ferdinando, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più ipotesi di furto e tentato furto in continuazione.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello Fabio, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006).
Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedoto una violazione di legge per non avere i giudici territoriali verificato le condizioni per la applicabilità del disposto di cui all'art. 129, cod. proc. pen.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del4 ricorrentè al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna gld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco Ciampi DEPOSITATA IN C:‘,•- ,:7:7!.