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Ordinanza — n. 45307/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45307/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45307/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO NUNZIO nato a PALERMO il 12/05/1997 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Vok v Motivi della decisione Il ricorso di Giuliano Nunzio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla configurabilità della desistenza volontaria alla non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. e alla dosimetria della pena, doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito della sentenza impugnata, e che quindi si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Parole chiave

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comunicazione degli elementi a carico uso del telefono cellulare alla guida registrazione clandestina di conversazioni fatti e prove nuovi testimone a carico indizio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla configurabilità della desistenza volontaria alla non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO NUNZIO nato a PALERMO il 12/05/1997 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Vok v Motivi della decisione Il ricorso di Giuliano Nunzio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla configurabilità della desistenza volontaria alla non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. e alla dosimetria della pena, doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito della sentenza impugnata, e che quindi si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 alla luce del materiale probatorio in atti il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, non solo la pacifica esclusione della configurabilità dell'ipotesi di desistenza volontaria in quanto l'interruzione dell'azione criminosa si è verificata per intervento delle forze dell'ordine e precipitosa fuga dei correi; ma ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della natura pluriaggravata del furto tentato, in relazione all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen; e ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice in relazione alle modalità dell'azione delittuosa tatticamente organizzata con impiego di mezzi tecnici adeguati indice di una ben radicata predisposizione criminale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consiglie estensore Il Prsi4ente Donatq4b Ferranti Francesco Mà.c14 Ciampi DEPOSITATA C.?•••,r,.1C,:;',.;T: