Ordinanza — n. 45304/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a BARI il 29/04/1980 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione al Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CIRILLO Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più reati (artt. 110 e 624-bis, cod. pen. - capo A; art. 9, c. 2, legge 1423 del 1956 - capo B), assolvendolo dal reato di cui al capo B e rideterminando la pena per il restante reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45304/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato CIRILLO Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più reati (artt. 110 e 624-bis, cod. pen. - capo A; art. 9, c. 2, legge 1423 del 1956 - capo B), assolvendolo dal reato di cui al capo B e rideterminando la pena per il restante reato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a BARI il 29/04/1980 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione al Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato CIRILLO Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più reati (artt. 110 e 624-bis, cod. pen. - capo A; art. 9, c. 2, legge 1423 del 1956 - capo B), assolvendolo dal reato di cui al capo B e rideterminando la pena per il restante reato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma•di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella Cappello Francesco 1-1 POSI TATA IN C;,J\ICELLERIA - 9