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Ordinanza — n. 45301/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45301/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45301/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANO PASQUALE nato a CASTELLANETA il 01/04/1970 avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdcto dViSO d e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.CARPIGNANO Pasquale ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione a ipotesi di furto di legname con violenza sulle cose presso pertinenze dell'abitazione della persona offesa. Il ricorrente lamenta mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità rapina qualificata scippo violazioni della legge sulle armi reati contro il patrimonio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPIGNANO PASQUALE nato a CASTELLANETA il 01/04/1970 avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdcto dViSO d e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.CARPIGNANO Pasquale ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione a ipotesi di furto di legname con violenza sulle cose presso pertinenze dell'abitazione della persona offesa. Il ricorrente lamenta mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità.

3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo laddove la impugnazione avverso la sentenza resa in camera di consiglio con motivazione contestuale, ai sensi dell'art.585 lett.a) c.p.p. avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di giorni quindici a decorrere dall'udienza (23.4.2021) e quindi entro il giorno 8 Maggio 2021, ma il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 21 Mag- gio 2021, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa impugna- zione ai sensi dell'art.591 lett.c) cod.proc.pen. Il ricorso risulta altresì inammissibile in quanto a seguito della riforma Orlando ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc. pen. la sentenza poteva essere impu- gnata solo in relazione alla qualificazione giuridica del reato, alla manifestazione del consenso, alla correlazione tra la richiesta e la sentenza e in ordine alla illega- lità della pena. Nessuno di tali tempi risulta investito dal ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Ugo Bellini Francesco Maria Ciam i i t DEPOSITATA IN ('r !J LERIA