Ordinanza — n. 45300/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILOPATI ALEX nato a MIRDITE( ALBANIA) il 11/09/1985 PRECI KRISTIAN nato a MILOT( ALBANIA) il 03/04/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILOPATI ALEX nato a MIRDITE( ALBANIA) il 11/09/1985 PRECI KRISTIAN nato a MILOT( ALBANIA) il 03/04/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.FILOPATI Alex e PRECI Kristian hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Milano che li aveva ritenuti colpevoli del reato di furto in abitazione in concorso con violenza sulle cose e li aveva condannati rispettivamente a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa il FILOPATI e mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa il PRECI in aumento rispetto alla pena ad essi inflitta dal Tribunale di Busto Arsizio per una serie di analoghe fattispecie criminose con sentenza 4.7.2017 divenuta irrevocabile.
2. La difesa dei ricorrenti si duole di vizio motivazionale e violazione di legge nell'affermazione di responsabilità dei prevenuti.
3. Il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico, privo di confronto con le argomenta- zioni addotte dalla sentenza impugnata nonché improponibile dinanzi al giudice di legittimità laddove nel precedente grado di giudizio era stato contestato solo il profilo sanzionatorio. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente non indica neppure i punti della sentenza oggetto di cen- sura, né indichi gli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della impu- gnazione (art.581 cod.proc.pen.).
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre