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Sentenza — n. 45293/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45293/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45293/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEZZADRI MATTIA nato a MANTOVA il 01/07/1988 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Mezzadri Mattia ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida guida nonostante revoca della patente violazione della legge sugli stupefacenti corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEZZADRI MATTIA nato a MANTOVA il 01/07/1988 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mezzadri Mattia ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

b) e 2 sexies cod. strada, accerto in Porto Mantovano il 23.12.2015 Deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla correttezza e legittimità delle modalità operative di accertamento dello stato di ebbrezza da parte dei carabinieri che erano sprovvisti di etilometro e dopo aver fermato l'imputato a Porto Mantovano lo hanno accompagnato alla stazione di dei Carabinieri Mantova dove ha proceduto alle prove con etilometro. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consig 'ere estensore Il Presid