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Sentenza — n. 45291/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45291/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45291/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRI SERGIO nato a ALZANO LOMBARDO il 02/09/1993 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Torri Sergio ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett c e 2 bis e 1 sexies cod. strada, accertan Bergamo il 2.06.2015 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare chiede la riqualificazione nell'ambito della lettera b) dell'art. 186 CDS in quanto l'accertamento del tasso alcolico non è stato fatto nell'immediatezza del sinistro; il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti o prevalenti e la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità in quanto il sinistro non aveva provocato danni o pericolo a terzi.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il primo motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORRI SERGIO nato a ALZANO LOMBARDO il 02/09/1993 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Torri Sergio ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett c e 2 bis e 1 sexies cod. strada, accertan Bergamo il 2.06.2015 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare chiede la riqualificazione nell'ambito della lettera b) dell'art. 186 CDS in quanto l'accertamento del tasso alcolico non è stato fatto nell'immediatezza del sinistro; il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti o prevalenti e la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità in quanto il sinistro non aveva provocato danni o pericolo a terzi.

Il primo motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consi Here estensore Il Presi