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Sentenza — n. 45290/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45290/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45290/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOROSINI SIMONA nato a MANTOVA il 17/01/1971 avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Morosini Simona ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett b e 1 sexies cod. strada, accertOin Porto Mantovano il 26.12.2013 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare la omessa sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità pur avendo con tale richiesta implicitamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45290/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 2 lett b e 1 sexies cod. strada, accertOin Porto Mantovano il 26.12.2013 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare la omessa sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità pur avendo con tale richiesta implicitamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reati contro le pubbliche comunicazioni reato grave di stupefacenti esame d'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOROSINI SIMONA nato a MANTOVA il 17/01/1971 avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Morosini Simona ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett b e 1 sexies cod. strada, accertOin Porto Mantovano il 26.12.2013 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare la omessa sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità pur avendo con tale richiesta implicitamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore Il Pres,t e