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Sentenza — n. 45288/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45288/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI STEFANO Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che la aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.b) e 2 sexies) C.d.S. e la aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 800 di ammenda con la riduzione della scelta del rito.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e la aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 800 di ammenda con la riduzione della scelta del rito.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della multa alleggerimento della pena guida in stato di ebbrezza qualificata sanzioni penali sanzione per violazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANGELO nato a BERGAMO il 22/03/1967 avverso la sentenza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DI STEFANO Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che la aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.b) e 2 sexies) C.d.S. e la aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 800 di ammenda con la riduzione della scelta del rito.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il giudice distrettuale, pure a fronte di modifica normativa che aveva aumentato alla metà la riduzione di pena da applicarsi per la scelta del rito (riforma Orlando in vigore dal 3 Agosto 2017), aveva ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 11 Gennaio 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un anno in ragione di atti interruttivi, tenuto altresì conto delle sospensioni del dibattimento riconducibili ad impedimenti della parte e del suo difensore. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo della mancata con- siderazione della riforma normativa (L n.103/2017) che ha previsto la riduzione della metà della pena applicata, in ragione della scelta per il rito abbreviato.

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; con trasmissione degli atti al Prefetto di Bergamo per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 Novembre 2021. Il consigliere estensore Il